Art. 50

In vigore dal 30 giu 2005
In deroga all' e di concerto con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti o delle merci impiegate può essere sostituita da una dichiarazione cumulativa delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione di tali quantità, qualora le suddette quantità siano state determinate conformemente all', terzo comma, e purché il fabbricante metta a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per verificare la dichiarazione.
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Art. 50 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo