Art. 47
In vigore dal 30 giu 2005
1. L' non si applica né alle esportazioni effettuate nel quadro di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell', paragrafo 4, dell'accordo, né alle consegne di cui all', paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.
2. L' si applica alle esportazioni effettuate da operatori a cui non è stato rilasciato alcun titolo di restituzione dall'inizio dell'esercizio finanziario considerato e che non detengono un titolo siffatto il giorno dell'esportazione. Le domande, compresa la domanda relativa all'esportazione considerata, presentate dall'operatore durante l'anno finanziario, a norma dell’, paragrafo 1, non possono dare origine a pagamenti superiori a 75 000 euro.
Se la dichiarazione d'esportazione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è considerata dall'autorità competente come domanda specifica, può considerarsi come data di tale domanda, previo accordo dell'autorità competente, la data in cui il servizio doganale ha accettato la dichiarazione d'esportazione.
3. L' si applica solo nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore.
Storico versioni
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