Art. 45
In vigore dal 30 giu 2005
1. Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente ai primi due terzi del termine di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %; a tal fine un giorno iniziato conta come un giorno intero.
Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente all'ultimo terzo del termine di validità o durante il mese successivo all'ultimo giorno di tale termine, la cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, e purché la restituzione abbia luogo non oltre il 30 giugno di tale esercizio finanziario.
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