Art. 48
In vigore dal 30 giu 2005
Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell' rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso. Se in tali periodi non è stata versata nessuna restituzione, gli Stati membri ne informano la Commissione.
Se la somma degli importi notificati dagli Stati membri raggiunge la cifra di 30 milioni di euro, la Commissione, tenendo conto degli impegni internazionali della Comunità, può sospendere, per un massimo di 20 giorni lavorativi, l'applicazione dell' alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.
Nelle stesse circostanze la Commissione, conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3448/93, può sospendere per più di 20 giorni lavorativi l'applicazione dell' del presente regolamento alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.
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