Art. 53

In vigore dal 30 giu 2005
1.   In conformità degli , per le merci dei codici NC 0405 20 10 , 0405 20 30 , da 1806 90 60 a 1806 90 90 , 1901 o 2106 90 98 contenenti un'alta percentuale di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19 , 0402 21 19 , 0405 o 0406 , l'interessato deve dichiarare per iscritto che nessuno dei prodotti lattiero-caseari è stato importato da paesi terzi oppure indicare le quantità dei prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi. 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, «contenenti un'alta percentuale» significa contenenti almeno 51 chilogrammi di prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 impiegati per la fabbricazione di 100 chilogrammi di merci esportate. 3.   Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell', terzo comma, l'autorità competente può consentire all’interessato di attestare che non saranno impiegati prodotti lattiero-caseari, ai sensi del paragrafo 1, importati da paesi terzi. 4.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 e l'attestazione di cui al paragrafo 3 possono essere accettate dall'autorità competente quando questa ritiene che il prezzo pagato per il prodotto lattiero-caseario ai sensi del paragrafo 1 incorporato nelle merci esportate sia uguale o quasi uguale al prezzo corrente sul mercato comunitario per un prodotto equivalente. Nel paragonare i prezzi si tiene conto della data di acquisto del prodotto lattiero-caseario.
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Art. 53 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo