Art. 56
In vigore dal 30 giu 2005
1. Gli Stati membri, entro la fine del mese seguente ciascun mese dell'anno solare, comunicano alla Commissione, attraverso il sito web sicurizzato del Data Exchange System (DEX), informazioni statistiche riguardanti le merci oggetto del presente regolamento con riferimento alle quali, durante il mese precedente, siano state concesse restituzioni all'esportazione. Tali informazioni comprendono, oltre al pertinente codice NC di otto cifre:
a)
le quantità di tali merci, in tonnellate o in un'altra unità di misura indicata;
b)
l'importo, in euro o in valuta nazionale, delle restituzioni all'esportazione concesse durante il mese precedente per ognuno dei prodotti agricoli di base interessati;
c)
le quantità, in tonnellate, di ognuno dei prodotti agricoli di base per i quali sono state concesse restituzioni.
2. Prima del 1o gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali delle restituzioni, effettivamente versate fino al 30 settembre dell’anno precedente, che si riferiscano ad esportazioni effettuate durante esercizi finanziari precedenti e che non siano state precedentemente comunicate, precisando a quali esercizi si riferiscono.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le restituzioni versate comprendono gli anticipi. I rimborsi delle restituzioni indebitamente versate sono notificati separatamente.
Storico versioni
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