Art. 57
In vigore dal 16 mar 1987
1. È concessa una restituzione per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B II, anche sotto forma dei prodotti della sottovoce 17.02 B I, incorporati nei prodotti della sottovoci 20.07 A I b) 1,
B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale
comune. La restituzione viene concessa su domanda
dell'interessato.
2. L'importo della restituzione per 100 kg di peso netto del prodotto esportato è uguale :
-per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco all'importo della restituzione fissato in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(14), e delle relative disposizioni di applicazione, per chilogrammo di saccarosio, per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento, moltiplicato per la cifra corrispondente al quantitativo di saccarosio utilizzato per 100 kg di peso netto del prodotto finito ;
-per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, all'importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(15) e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per la cifra corrispondente al quantitativo di glucosio e di sciroppo di glucosio utilizzato per 100 kg di peso netto del prodotto finito.
Le cifre corrispondenti ai quantitativi di saccarosio, glucosio o sciroppo di glucosio sono determinate sulla base della dichiarazione prevista dall', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86(16).
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, ove occorra, secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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