Art. 62

In vigore dal 16 mar 1987
1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all', paragrafo 2, subisce o rischia di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell' del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare : a)dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli d'importazione e dei dati che figurano nel bilancio di previsione ; b)se del caso, della rilevanza dell'intervento. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono prendere misure cautelative. 2. Qualora si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito nelle ventriquattrore successive al ricevimento della richiesta stessa. 3. Ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della relativa comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
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