Art. 58

In vigore dal 16 mar 1987
1. Il prelievo di cui all', paragrafo 1, e la restituzione di cui all' sono quelli applicabili il giorno dell'importazione o dell'esportazione. 2. Per poter beneficiare della restituzione prevista dall', i prodotti di cui allo stesso articolo devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti di cui trattasi. 3. Quando le disposizioni dell', paragrafi 6 e 7, si applicano ai prodotti di cui allo stesso articolo, para- grafo 1, questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'importatore indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo previsto dall', paragrafo 8. Quando detta condizione non è soddisfatta, l', paragrafo 6, non si applica. 4. La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'.
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