Art. 59

In vigore dal 16 mar 1987
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il Consglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di traffico di perfezionamento attivo per tutti i prodotti di cui all', paragrafo 2, o per alcuni di essi.
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