Art. 53
In vigore dal 16 mar 1987
1. Prima dell'inizio di ogni campagna è fissato un prezzo di riferimento per i seguenti prodotti presentati allo stato sfuso :
-vino rosso,
-vino bianco,
della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune.
Tali prezzi di riferimento, espressi in ECU % vol/hl o in ECU per hl, sono fissati a partire dai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'immissione dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati.
Sono fissati prezzi di riferimento anche per :
-i succhi (compresi i mosti) di uve della sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune,
-i succhi di uve (compresi i mosti d'uva) concentrati delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune,
-i mosti di uve fresche mutizzati con alcole ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune,
-il vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune,
-il vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune.
Per i vini presentati in recipienti del contenuto :
-di due litri o meno,
-superiore a due litri e non superiore a 20 litri,
il prezzo di riferimento è maggiorato di un importo forfettario corrispondente alle normali spese di condizionamento.
Il prezzo di riferimento può essere adattato per regioni non europee della Comunità la cui lontananza dalle regioni di produzione determina un aumento delle spese per porre i vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati.
Prezzi di riferimento particolari possono essere fissati per i prodotti di cui al primo e al terzo comma in funzione delle loro caratteristiche o utilizzazioni particolari.
I prezzi di riferimento sono validi durante l'intera campagna.
2. Per ciascun prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni.
Qualora le esportazioni di uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi viene stabilito per le esportazioni di detti paesi un secondo prezzo d'offerta franco frontiera.
3. Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento, maggiorato dei dazi doganali effettivamente riscossi, è inferiore al prezzo di riferimento concernente tale prodotto, viene riscossa sulle importazioni dello stesso una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali effettivamente riscossi.
Tuttavia, la tassa di compensazione non è riscossa sulle importazioni dai paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi e che verrà evitata qualsiasi deviazione di traffico.
Può essere deciso di non riscuotere in tutto o in parte la tassa di compensazione sulle importazioni di alcuni vini di qualità prodotti in paesi terzi.
4. Qualora sia impossibile stabilire un prezzo d'offerta franco frontiera per un prodotto per il quale è stabilito un prezzo di riferimento, viene fissata una tassa di compensazione derivata. Tale tassa di compensazione derivata viene calcolata moltiplicando la tassa di compensazione in vigore per un prodotto che si trovi in stretta relazione economica con il prodotto interessato per un coefficiente stabilito tenendo conto della relazione esistente sul mercato della Comunità tra i prezzi medi dei prodotti interessati.
5. Il Consiglio, che delibera e maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
6. I prezzi di riferimento, le tasse di compensazione e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
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