Art. 51

In vigore dal 16 mar 1987
1. Nei limiti necessari per sostenere il mercato dei vini da tavola possono essere adottate misure d'intervento per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), diversi dai vini da tavola. 2. Tali misure sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'. TITOLO IV Regime degli scambi con i paesi terzi
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