Art. 51
In vigore dal 16 mar 1987
1. Nei limiti necessari per sostenere il mercato dei vini da tavola possono essere adottate misure d'intervento per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), diversi dai vini da tavola.
2. Tali misure sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'.
TITOLO IV
Regime degli scambi con i paesi terzi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:822:oj#art-51