Art. 54
In vigore dal 16 mar 1987
1. Ai sensi del presente regolamento per prezzo di riferimento franco frontiera si intende il prezzo di riferimento di cui all', diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi individuali di inosservanza del prezzo di riferimento franco frontiera per quanto riguarda le importazioni di vini originari dei paesi terzi di cui all', paragrafo 3, secondo comma, o al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Ogni importazione di vini della voce 22.05 della tariffa doganale comune, originari di un paese terzo che beneficia di concessioni tariffarie preferenziali subordinatamente all'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera, non beneficia, qualora tale prezzo non sia rispettato, dell'applicazione del dazio preferenziale.
4. Fatto salvo il ricorso ad altri mezzi di controllo dell'osservanza del prezzo di riferimento, il beneficio delle concessioni tariffarie di cui al paragrafo 3 è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, comprovante l'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera.
5. Se i casi di cui al paragrafo 2 sono significativi per quanto riguarda le importazioni di vini originari di paesi terzi di cui al paragrafo 3, e fatte salve le misure eventualmente adottate sulla base dell', viene deciso, secondo la procedura prevista all', che tutte le importazioni future di prodotti originari di tali paesi che non hanno rispettato il prezzo di riferimento franco frontiera non beneficeranno dell'applicazione del dazio perferenziale.
6. Le misure adottate in conformità dell' e la misura di cui al paragrafo 5 del presente articolo formano oggetto di un riesame mensile secondo la procedura prevista all'.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'. Dette modalità prevedono fra l'altro gli elementi che devono essere presi in considerazione per constatare il prezzo d'offerta franco frontiera di ciascuna importazione.
8. La Commissione fissa i prezzi di riferimento franco frontiera secondo l'origine dei prodotti importati.
Storico versioni
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