Art. 49

In vigore dal 16 mar 1987
1. Possono essere adottate misure intese ad ampliare i mercati dei vini da tavola. Per misure intese ad ampliare i mercati ai sensi del primo comma, si intende qualsiasi misura avente per obiettivo : -l'ampliamento dei mercati all'interno della Comunità ; -l'ampliamento dei mercati fuori della Comunità. 2. Prima dell'inizio della campagna, la Commissione comunica al Consiglio il programma delle misure di cui al paragrafo 1 che essa intende adottare per la campagna in causa. 3. Per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, le misure di cui al paragrafo 1 sono da considerarsi parte integrante degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, il finanziamento di tali misure può essere limitato a una parte delle spese occasionate dalle medesime. 4. Le misure di cui al paragrafo 1 e le modalità d'applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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