Art. 44
In vigore dal 16 mar 1987
Per i vini ottenuti da produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto che ha beneficiato dell'aiuto di cui all', il prezzo d'acquisto fissato per ogni distillazione, eccettuate quelle di cui agli , è ridotto in d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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