Art. 43
In vigore dal 16 mar 1987
Dalla campagna viticola 1988/1989, il quantiatativo di vini da tavola prodotti nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B che, per una determinata campagna, può essere destinato alle distillazioni previste dal presente regolamento, è limitato ad 1 milione di ettolitri.
Negli anni in cui, a causa delle condizioni atmosferiche o dell'andamento del mercato, tale limitazione potrebbe provocare gravi perturbazioni del mercato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede agli adeguamenti appropriati.
Storico versioni
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