Art. 46
1. È istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione
In vigore dal 16 mar 1987
-di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, per la fabbricazione di succhi di uve,
-di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella zone viticole C III, per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune, per i quali possa essere ammessa da tali Stati membri, in applicazione dell', paragrafo 1, primo comma, l'uso di una denominazione composta recante il termine « vino »,
-dei mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, in quanto elemento principale di un insieme di prodotti immessi in vendita nel Regno Unito e in Irlanda con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte di privati e per il loro consumo di una bevanda che imiti il vino.
Tuttavia, qualora appaia che la riserva della concessione dell'aiuto di cui al primo comma, secondo trattino, determina distorsioni di concorrenza, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di estendere la concessione di tale aiuto ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati prodotti in altre regioni della Comunità.
2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 può essere applicato altresi all'utilizzazione di uve d'origine comunitaria.
3. Gli importi degli aiuti devono essere fissati in modo che i prezzi di costo dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati, originari della Comunità, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, siano paragonabili ai prezzi d'offerta franco frontiera dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati prodotti nei paesi terzi, maggiorati dei dazi doganali da riscuotere realmente.
Tali aiuti non debbono creare una manifesta distorsione di concorrenza sul mercato dei succhi di frutta né registrare variazioni che non sarebbero giustificate dai mercati dei prodotti di cui al paragrafo 1.
4. Durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino, è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del para-
grafo 3.
5. L'importo dell'aiuto è fissato entre il 31 agosto di ogni anno per la campagna viticola successiva, secondo la procedura prevista all'. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le misure necessarie per garantire il controllo delle destinazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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