Art. 47

In vigore dal 16 mar 1987
1. I produttori soggetti agli obblighi previsti all' e, se del caso, agli , possono beneficiare delle misure d'intervento previste dal presente titolo, sempreché abbiano soddisfatto gli obblighi summenzionati per un periodo di riferimento da determinare. 2. I vini da tavola con titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 9,5 % vol sono esclusi da qualisiasi misura d'intervento non obbligatoria prevista dal presente titolo. Questa disposizione non si applica tuttavia ai vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, né a quelli consegnati alla distillazione di cui all'. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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