Art. 35

In vigore dal 16 mar 1987
1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile e In deroga al primo comma e per le campagne viticole dal 1982/1983 al 1986/1987, possono essere autorizzate nelle isole greche ed italiane (escluse la Sicilia e la Sardegna) situate nelle zone viticole C III la sovrappressione delle uve, pigiate o meno, e la torchiatura delle fecce. In questo caso i prodotti ottenuti dalla torchiatura delle vinacce e delle fecce devono essere integralmente ed esclusivamente consegnati alla distillazione. 2. Ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o giuridica oppure associazione di persone che abbia proceduto alla vinificazione deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa ed eventualmente il vino di propria produzione. Il quantitativo d'alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione deve corrispondere perlomeno ad una percentuale da stabilirsi del volume d'alcole contenuto nel vino prodotto. La valutazione di tale volume è effettuata in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo forfettario, stabilito per ciascuna campagna viticola e per ciascuna zona viticola. La percentuale di cui al primo comma non può superare : -l'8 %, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve, -il 3 %, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosto di uve, di mosto parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione. Sono possibili deroghe al presente paragrafo per categorie di produttori da determinare e per talune regioni di produzione nonché per i vini soggetti alla distillazione di cui all'. 3. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone, salvo le persone e le associazioni di cui al paragrafo 4, che detenga sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione è tenuta a consegnarli alla distillazione. Le vinacce e le fecce di vino consegnate alla distillazione devono presentare caratteristiche minime da determinare. Se tali caratteristiche non sono raggiunte, le vinacce e le fecce, in deroga al primo comma, sono eliminate mediante consegna a una industria di trasformazione diversa dalla distilleria o mediante distruzione sotto controllo. 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda alla trasformazione di uve raccolte nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B è tenuta a far ritirare, previo controllo e a condizioni da stabilire, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione. 5. Coloro che sono soggetti all'obbligo di cui al para- grafo 2 o al paragrafo 3 possono svincolarsi da tale obbligo ritirando, sotto controllo ed a determinate condizioni, i sottoprodotti della vinificazione. 6. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può -beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol, -ovvero consegnare all'organismo d'intervento il pro- dotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol, Tuttavia -gli Stati membri possono prevedere che il loro orga- nismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino ; -se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento. È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare. Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro. 7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare : -le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione, -i criteri per la fissazione del prezzo da pagere, secondo il rispettivo tenore di alcole, per le vinacce, le fecce ed eventualmente il vino consegnato alla distillazione, -le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, -le condizioni in cui possono essere effettuati il ritiro sotto controllo di cui al paragrafo 4 e il ritiro di cui al paragrafo 5, -i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti, -i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, -i criteri per la fissazione dei prezzi dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento. 8. L'importo dell'aiuto, i prezzi e la parte delle spese di cui al paragrafo 7 sono fissati secondo la procedura prevista all'. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, nonché il titolo alcolometrico volumico naturale da stabilire forfettariamente previsto al paragrafo 2, e le caratteristiche minime che devono presentare le vinacce e le fecce di cui al para- grafo 3.
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