Art. 36

In vigore dal 16 mar 1987
1. I vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte e che non sono esportati, sono distillati prima della fine della campagna viticola durante la quale sono stati prodotti. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria. 2. I vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, ad un tempo come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un'altra utilizzazione, che superano i quantitativi normalmente vinificati e che non sono stati esportati, sono distillati prima della fine della campagna durante la quale sono stati prodotti. Salvo deroga, essi possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria. Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare : -dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore alla campagna viticola 1980/1981 o, per la Spagna, anteriore alla campagna 1984/1985 ; -dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali. 3. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distilla- zione nel quadro dei paragrafi 1 e 2 è pari al 50 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I fissato per la campagna in causa. Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto. 4. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può : -beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol, -ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol. Tuttavia : -gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino ; -se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento. È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare. Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo di acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in alcole neutro. 5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare : -le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione, -i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti, -i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, -i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento. 6. L'importo dell'aiuto, i prezzi d'acquisto e la percentuale delle spese di cui al paragrafo 5 sono fissati secondo la procedura prevista all'. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione dei quantitativi normalmente vinificati di cui al paragrafo 2 e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2.
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