Art. 33

In vigore dal 16 mar 1987
1. Non appena ha inizio l'applicazione delle misure di aiuto al magazzinaggio privato, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri concludono, con i produttori che ne facciano richiesta, contratti di magazzinaggio per i vini e i mosti ai quali tali misure si riferiscono. 2. La conclusione di contratti di magazinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative, in particolare, alla qualità dei prodotti di cui trattasi. 3. Può essere previsto, per il vino da tavola, che i contratti di magazzinaggio stabiliscano la possibilità di porre fine al versamento dell'aiuto e agli obblighi corrispondenti del produttore per tutti i quantitativi immagazzinati o per parte di essi qualora, per due settimane consecutive, il prezzo rappresentativo del tipo di vino da tavola in questione sia uguale o superiore al prezzo d'orientamento dello stesso tipo di vino da tavola. 4. L'ammontare dell'aiuto al magazzinaggio privato può compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, stabiliti forfettariamente. Per i mosti d'uva concentrati può essere applicato a tale importo un coefficiente corrispondente al tasso di concentrazione del prodotto. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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