Art. 29

In vigore dal 16 mar 1987
Il complesso delle misure di cui al presente titolo è inteso ad assicurare l'equilibrio sul mercato dei vini da tavola nonché un prezzo minimo garantito per tali vini, pari almeno all'82 % del prezzo d'orientamento. Il prezzo minimo garantito di cui al primo comma viene assicurato ai produttori soggetti agli obblighi di cui all', paragrafo 1, solo in quanto abbiano soddisfatto tali obblighi conformemente alla predetta disposizione. la procedura previT> 1. Per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento, la Commissione stabilisce ogni settimana, in base a tutti i dati di cui dispone, e pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Communità europee : a)un prezzo medio alla produzione, in appresso denominato « prezzo medio » per ogni mercato rappresentativo del tipo di vino da tavola in causa ; b)per i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato « prezzo rappresentativo »,Icorrispondente alla media ponderata di tutti i prezzi medi stabiliti ; c)per i vini da tavola dei tipi R I, R II ed A I, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato « prezzo rappresentativo », corrispondente alla media ponderata della metà dei prezzi medi stabiliti. Tale metà è costituita dai prezzi medi più bassi. Se il numero dei prezzi medi che servono per il calcolo non è un numero intero, esso è portato al numero intero immediatamente superiore. Se l'applicazione di tali regole dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a otto per i vini da tavola del tipo R I, a sette per i vini del tipo R II ed a otto per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente gli otto, i sette e gli otto prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre, si prendono tutti i prezzi medi stabiliti. Le medie ponderate di cui alle lettere b) e c) sono calcolate in funzione delle quantità cui si riferiscono i prezzi medi de servono per il calcolo. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati utili per la fissazione dei prezzi di cui al paragrafo 1 e, in particolare, i corsi alla produzione dei singoli tipi di vini da tavola rilevati sui mercati rappresentativi e le quantità relative. 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco dei mercati rappresentativi e i metodi di rilevazione dei corsi, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'.
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