Art. 26

In vigore dal 16 mar 1987
1. A fini di esperimento, ogni Stato membro può autorizzare, per un periodo massimo di tre anni, talune pratiche o taluni trattamenti enologici non previsti dal presente regolamento, a condizione che : -i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo di 50 000 hl all'anno e per esperimento ; -i prodotti ottenuti non siano spediti fuori dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato l'esperi- mento. 2. Prima della scadenza del periodo previsto al para- grafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione concernente l'esperimento autorizzato. La Commissione informa gli altri Stati membri del risultato di tale esperimento. Lo Stato membro interessato può all'occorrenza, in funzione di tale risultato, presentare alla Commissione una domanda volta a proseguire il suddetto esperimento, eventualmente per un volume maggiore di quello del primo esperimento, per un nuovo periodo massimo di tre anni. A sostegno della sua domanda, lo Stato membro interessato deposita un fascicolo appropriato. 3. La Commissione decide, secondo la procedura prevista all', sulla domanda di cui al paragrafo 2. Essa può contemporaneamente decidere di far proseguire l'esperimento in altri Stati membri, alle stesse condizioni. 4. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 e, eventualmente, di quello previsto al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver raccolto tutte le informazioni relative all'esperimento in questione, può presentare al Consiglio una proposta volta a consentire definitivamente la pratica enologica o il trattamento enologico oggetto di detto esperimento. In tal caso, il Consiglio delibera a maggioranza qualifi- cata. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'. TITOLO III Regime dei prezzi e norme relative agli interventi ed altre misure di risanamento del mercato
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