Art. 22

1. La dolcificazione del vino da tavola è autorizzata :

In vigore dal 16 mar 1987
a)quando le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o lo stesso vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all', paragrafo 1, soltanto con mosto di uva avente al massimo lo stesso titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione ; b)quando i prodotti di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all', paragrafo 1, soltanto con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve, purché il titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione non venga aumentato di oltre 2 % vol. 2. Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e designati da un'indicazione geografica. La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli di cui al primo comma è subordinata a norme da stabilire. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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