Art. 20

In vigore dal 16 mar 1987
1. La Commissione intraprende uno studio approfondito delle possibili utilizzazioni del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e dello zucchero per l'arricchimento. Questo studio riguarda in particolare gli aspetti enologici dei vari metodi autorizzati, gli aspetti economici dell'utilizzazione del saccarosio o del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, nonché i metodi di controllo di tali utilizzazioni. 2. Nel 1990, la commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1 ed eventualmente delle proposte adeguate. Il Consiglio si pronuncerà sulle misure da adottare nel settore dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all', paragrafo 1. 3. L'esecuzione dell'azione di cui al paragrafo 1 è finanziata dalla Comunità. Gli stanziamenti relativi sono fissati nel quadro della procedura di bilancio. Il costo è stimato a 2 milioni di ECU.
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