Art. 15

In vigore dal 16 mar 1987
1. Per i prodotti definiti ai punti da 1 a 7, da 10 a 13 e 15 dell'allegato I, nonché per i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati retficati e i vini spumanti definiti in applicazione dell', paragrafo 4, secondo comma, sono autorizzati soltanto le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente titolo, dall'allegato VI o da altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enolgici previsti dall'allegato VI, imporre condizioni più rigorose, intese a garantire il mantenimento delle caratteristische essenziali dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola designati conformemente all', paragrafo 2, prodotti nel loro territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del comma precedente. La Commissione adotta misure adeguate per portare queste disposizioni a conoscenza degli altri Stati membri. 3. I requisiti di purezza e di identità delle sostanze enologiche di cui all'allegato VI sono quelli stabiliti dalle disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia o, in mancanza di tali disposizioni, quelli che sono conformi alla legislazione nazionale. 4. Salvo deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, l'aggiunta, di acqua ai prodotti di cui all' è vietata. Tuttavia la dissoluzione nell'acqua di talune sostanze enologiche è tollerata quando sia indispensabile al loro impiego. 5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, può limitare o vietare, per i prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione delle pratiche o dei trattamenti enologici di cui all'allegato VI. 6. Sono adottate, secondo la procedura prevista all' : -le modalità relative alla comparabilità di talune pratiche e trattamenti enologici applicati nei paesi terzi con quelli esposti nell'allegato VI ; -le condizioni alle quali gli Stati membri possono consentire fino ad una data da determinare l'impiego di acido malico per l'acidificazione dei vini prodotti nel loro territorio ; -le altre modalità di applicazione del presente articolo.
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