Art. 16

In vigore dal 16 mar 1987
1. Le pratiche e i trattamenti di cui all', paragrafo 1 possono essere utilizzati soltanto per consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione dei prodotti in questione ; è vietato in particolare mescolare o tagliare : -vini da tavola tra loro, o -vini atti a diventare vini da tavola tra loro o con vini da tavoloa, o -v.q.p.r.d. tra loro, o -vini importati tra loro, se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso. 2. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la miscela di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione - se uno dei prodotti anzidetti non risponde alle caratteristiche previste per dare vino atto a diventare vino da tavola o vino da tavola - con prodotti atti a dare tali vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola. 3. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola e di vini da tavola con vini atti a diventare vini da tavola, purché detti vini atti a diventare vini da tavola abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale totale non superiore a 17 % vol. 4. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 5, il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola con : a)un vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se l'operazione ha luogo all'interno della zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da tavola ; b)un altro vino atto a diventare vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se : -il secondo vino atto a diventare vino da tavola proviene dalla stessa zona viticola e -l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola. 5. Il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola. taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso. 6. È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino da tavola che sono stati oggetto della pratica enologica di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n), con un mosto di uve o un vino che non è stato oggetto di questa pratica enologica. 7. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietati il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari dei paesi terzi che si trovano nel territorio geografico della Comunità. Tuttavia, i tagli di cui al primo comma sono autorizzati nelle zone franche, purché i vini che ne risultano siano destinati alla spedizione verso un paese terzo. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 387R0822.1 Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di applicazione del secondo comma, in particolare quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle che permettano di evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario. 8. Qualora siano constatate difficoltà in talune regioni viticole della Comunità in seguito all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 3 a 7, gli Stati membri interessati possono rivolgersi alla Commissione, che prenderà le disposizioni appropriate ; tali disposizioni non potranno limitare le disposizioni definite nel presente articolo in materia di taglio. k 9. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti l'utilizzazione dei vini atti a diventare vini da tavola, sono stabilite, se necessario, secondo la procedura prevista all'.
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