Art. 17
In vigore dal 16 mar 1987
1. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di solfato di rame di cui all'allegato VI, punto 3, lettera w), per eliminare difetti di gusto o di odore del vino nelle regioni di produzione in cui il solfato di rame non sia stato utilizzato per il trattamento delle viti.
2. Per quanto riguarda i trattamenti di cui all'allegato VI, punto 3, lettera p), gli Stati membri possono decidere, per tutti i vini rossi prodotti nel loro territorio, di sostituire il ferrocianuro di potassio con il fitato di calcio.
L'impiego di alginato di sodio di cui all'allegato VI, punto 3, lettera t), per l'elaborazione di alcuni vini spumanti è ammesso fino al 31 agosto 1990.
3. L'utilizzazione di tartrato di calcio o di acido tartarico di cui all'allegato VI, punto 1, lettera m), e punto 3, lettera l), per la disacidificazione è ammessa fino al 31 agosto 1990 e per quanto riguarda l'acido tartarico soltanto per i prodotti :
-ottenuti con varietà di viti che forniscono uve relativamente acide e
-ottenuti da uve raccolte in talune regioni viticole da determinare nella parte settentrionale della zona viticola A.
L'impiego di resina di pino di Aleppo di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n), è ammesso solo per ottenere un vino da tavola « retsina ». Questa pratica enologica può essere utilizzata solo :
-nel territorio geografico della Grecia,
-per un mosto di uve le cui varietà e la cui zona di produzione e di vinificazione sono state determinate dalle disposizioni elleniche in vigore al 31 dicembre 1980,
-aggiungendo un quantitativo di resina pari o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto impiegato,
-prima della fermentazione o, purché il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore al terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.
Se la Grecia ha intenzione di modificare dopo il 31 dicembre 1980 le disposizioni menzionate al secondo comma, secondo trattino essa ne informa la Commissione. In tal caso può essere decisa, secondo la procedura prevista all', la modifica di tale data.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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