Art. 12
In vigore dal 16 mar 1987
In deroga all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla data del 1o maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati :
-fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente ;
-a decorrere dal 1o settembre 1984, e in Spagna dal 1o settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello Stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura prevista all'.
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