Art. 12

In vigore dal 16 mar 1987
In deroga all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla data del 1o maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati : -fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente ; -a decorrere dal 1o settembre 1984, e in Spagna dal 1o settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello Stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo