Art. 11

In vigore dal 16 mar 1987
1. Gli articoli da 6 a 9 non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vini non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola. 2. Il presente titolo lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri : -di adottare normative nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti ; -di prescrivere che le domande o le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre indicazioni necessarie ai fini del controllo dell'evoluzione del potenziale viticolo.
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