Art. 5
1. Quando un conduttore di superfici vitate presenta domanda intesa a beneficiare :
In vigore dal 16 mar 1987
-di un'autorizzazione per un nuovo impianto ai sensi dell'allegato V, comformemente alla normativa comu-
nitaria, su superfici destinate alla produzione di vino, o
-di un premio di abbandono previsto dal regolamento (CEE) n. 456/80(9) o dal regolamento (CEE) n. 777/85(10), o
-delle misure di ristrutturazione previste nell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 458/80(11),
le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario, alla classificazione delle superfici in causa, prima di decidere in merito alla domanda.
2. In caso di un'azione collettiva avente per oggetto il ricorso ad una o più delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario ed alle stesse condizioni, alla classificazione delle superfici interessate dal complesso dell'azione.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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