Art. 3
1. Ogni anno :
In vigore dal 16 mar 1987
a)i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto ;
b)i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che provengano sia dal raccolto dell'annata sia da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.
2. Finché lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esigerà che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia ad una data da fissare secondo la procedura prevista dall', le dichiarazioni di raccolto e delle giacenze sono fatte simultaneamente in ogne Stato membro, al più tardi il 31 dicembre.
3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati membri di due date diverse, l'una per le dichiarazioni delle giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purché mediante una aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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