Art. 6
In vigore dal 16 mar 1987
1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.
Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda :
-le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto ;
-le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti ;
-negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60 % della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE ;
-le superfici destinate alla sperimentazione viticola.
3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.
Articolo 7 1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga :
-d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato V,
oppure
-di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale.
A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto, di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente, regolamento.
2. Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1 :
-può essere esercitato all'interno della stessa azienda ; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'esortpazione ;
-può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda ; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite.
Tuttavia, il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dalla Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda.
3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli , nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore.
4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
5. Prima del 1o gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
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