Art. 1
In vigore dal 16 mar 1987
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo comporta norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo, norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici, un regime dei prezzi e norme relative agli interventi e ad altre misure di risanamento del mercato, un regime degli scambi con i paesi terzi, nonché norme relative alla circolazione e all'immissione in consumo.
2.Essa disciplina i seguenti prodotti :
Numero della
tariffa doganale
comuneDesignazione delle mercia)20.07 A I
20.07 B I a) 1
20.07 B I b) 1
Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri
b)22.04Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
c)08.04 A IIUve fresche diverse dalle uve da tavola
22.10 AAceto di vino
d)22.07 AVinello
23.05 AFecce di vino
23.06 A IVinaccia
3. Gli articoli da 15 a 26, 35, 37, 39, 40, 48, 65 e 66 non si applicano ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati. Ciò vale anche per il mosto di uve e il mosto di uve concentrato purché siano destinati all'elaborazione di succhi di uve.
4. Figurano :
a)nell'allegato I le definizioni :
-delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, del succo di uve, del succo di uve concentrato, del vino, del vino nuovo ancora in fermentazione, dell'aceto di vino, della feccia di vino, della vinaccia, del vinello, del vino alcolizzato, e,
-per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità, del mosto di uve fresche mutizzato con alcole, del mosto di uve concentrato, del mosto di uve concentrato rettificato, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, del vino liquoroso, del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino frizzante, nonché del vino frizzante gassificato ;
b)nell'allegato II, le definizioni dei titoli alcolometrici ;
c)nell'allegato III, le definizioni dei tipi di vino da tavola ;
d)nell'allegato IV, la delimitazione delle zone viticole ;
e)nell'allegato V, la definizione di talune nozioni concernenti lo sviluppo del potenziale viticolo ;
f)nell'allegato VI, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ;
g)nell'allegato VII, la fissazione dei tassi forfettari dei tenori di zuccheri aggiunti e di zuccheri naturali dei succhi di uve.
Le definizioni dei prodotti di cui alla lettera a), secondo trattino, originari dei paesi terzi, ad eccezione del vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola, nonché un'eventuale modifica della definizione del mosto di uve concentrato rettificato di cui all'allegato I, punto 7, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
5. I vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) sono i vini definiti all' del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni speciali per i vini di qualità prodotti in regioni determinate(8).
6. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, denominata in appresso anche « campagna » o « campagna viticola », inizia il 1o settembre di ogni anno e si conculde il 31 agosto dell'anno successivo.
TITOLO I
Norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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