Art. 8
In vigore dal 16 mar 1987
1. Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che intenda effettuare un nuovo impianto di viti di cui all' o all', paragrafo 2, terzo comma, ne chiede per iscritto l'autorizzazione ai servizi competenti designati dagli Stati membri, prima di una data che verrà stabilita da tali servizi.
2. Allo scopo di consentire l'organizzazione dei controlli da parte degli organismi competenti, gli Stati membri possono prevedere che ogni persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone che abbia l'intenzione di effettuare un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti autorizzato, ne informi per iscritto l'organismo competente entro il termine da questo stabilito.
Ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che ha effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti ne informa per iscritto l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio l'operazione è stata effettuata, entro il termine che deve essere stabilito da detto organismo.
3. Un nuovo impianto di viti autorizzato può essere realizzato non oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata.
Storico versioni
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