Art. 18

In vigore dal 16 mar 1987
1. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve tresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dai vitigni di cui all', del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola. Per i prodotti di cui al primo comma, il titolo alcolometrico volumico naturale puó essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico naturale minimo degli stessi è : -nella zona viticola A : 5 % vol, -nella zona viticola B : 6 % vol, -nella zona viticola C I a) : 7,5 % vol, -nella zona viticola C I b) : 8 % vol, -nella zona viticola C II : 8,5 % vol, -nelle zone viticole C III : 9 % vol. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo ha luogo secondo le pratiche enologiche menzionate all' e non può superare i limiti seguenti : -nella zona viticola A : 3,5 % vol, -nella zona viticola B : 2,5 % vol, -nelle zone viticole C : 2 % vol. 2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al paragrafo 1, terzo comma, può essere portato ai limiti seguenti : -nella zona viticola A : 4,5 % vol, -nella zona viticolo B : 3,5 % vol. 3. Le zone viticole di cui al presente articolo formano oggetto dell'allegato IV. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le decisioni che autorizzano gli aumenti di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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