Art. 69
In vigore dal 16 mar 1987
1. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, soltanto uve provenienti dalle varietà che figurano nell'elenco stabilito conformemente all' come varietà di uve da vino raccomandate o autorizzate, nonché i prodotti che ne derivano, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione :
-del mosto di uve mutizzato con alcole,
-del mosto di uve concentrato,
-del mosto di uve concentrato rettificato,
-del vino atto a diventare vino da tavola,
-del vino da tavola,
-dei v.q.p.r.d.,
-del vino liquoroso,
-del mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite.
2. Tuttavia anche le uve provenienti da viti appartenenti a varietà classificate come varietà temporaneamente autorizzate sono considerate atte a fornire i prodotti di cui al pragrafo 1.
a)quando si tratta :
-di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti), fino al 31 dicembre 1979 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1990 ;
-di altre varietà, fino al 31 dicembre 1983 purché tali varietà siano state classificate come temporaneamente autorizzate anteriormente al 31 dicembre 1976 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1992 ;
b)quando la varietà in questione è stata classificata come temporaneamente autorizzata dopo il 31 dicembre 1976, per un periodo di classificata.
Storico versioni
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