Art. 23
In vigore dal 16 mar 1987
1. Ciascuna delle operazioni di cui agli , ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata in una sola volta al momento della trasformazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da tavola, in vino da tavola o in altra bevanda destinata al consumo umano diretto, prevista all', paragrafo 2, diversa dal vino spumante o dal vino spu-
mante gassificato, nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte.
Lo stesso vale per la concentrazione, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini atti a diventare vini da tavola.
La concentrazione dei vini da tavola deve essere effettuata nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte.
L'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte.
2. Ciascuno delle operazioni di cui al paragrafo 1 deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso dicasi per i quantitativi di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone, in particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai trasformatori, nonché da negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
Ciascuna delle operazioni di cui all' deve for-
mare oggetto di un'isrcizione sul documento di cui all'ar-
trattati.
3. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni possono essere effettuate soltanto :
-anteriormente al 1o gennaio, nelle zone viticole C,
-anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B,
e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tali date.
Tuttavia la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 2, primo comma, nonché le deroghe alle date limite fissate al paragrafo 3, primo comma, sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
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