Art. 19

1. L'aumento del titolo alcometrico volumico naturale di cui all'articolo 18 può essere ottenuto :

In vigore dal 16 mar 1987
a)per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, soltanto mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato ; b)per quanto riguarda il mosto di uve, soltanto mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato o mediante concentrazione parziale ; c)per quanto riguarda il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola, soltanto mediante concentrazione parziale a freddo. 2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 esclude il ricorso alle altre. 3. L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione esistente all'8 maggio 1970. 4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di più dell'11 % nella zona viticola A, dell'8 % nella zona viticola B e del 6,5 % nelle zone viticole C. In caso di applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 2, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15 % nella zona viticola A e all'11 % nella zona viticola B. 5. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2 % vol il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni. 6. In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11,5 % vol nella zona viticola A, 12 % vol nella zona viticola B, 12,5 % vol nelle zone viticole C I a) e C I b), 13 % vol nella zona viticola C II e 13,5 % vol nelle zone viticole C III il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni. Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al primo comma può essere portato a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B. 7. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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