Art. 21

In vigore dal 16 mar 1987
1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono formare oggetto : -nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una disacidificazione parziale ; -nelle zone viticole C II e C III a), fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione ; -nella zona viticola C III b), di un'acidificazione. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al primo comma può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro. Inoltre, il mosto d'uva destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale. 2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidifica- zione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni contemplate al paragrafo 1 per quanto riguarda le zone C II e C III. 3. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda. 4. Le deroghe di cui al paragrafo 3 nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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