Art. 67

In vigore dal 16 mar 1987
1. Per quanto riguarda i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d. e, eventualmente, in deroga all', paragrafo 1, i vini di cui all', para- grafi 1 e 2, e i vini da tavola, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità. 2. Salvo deroga per i vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino diverso da un v.q.p.r.d. proveniente dalle varietà di viti di cui all', ma non rispondente alle definizioni di cui ai punti da 12 a 18 dell'allegato I, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione. Tuttavia, durante le annate caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli, può essere deciso che i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in causa siano utilizzati nella Comunità per la produzione di vini spumanti o vini spumanti gassificati, purché tali vini raggiungano un titolo acolcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, oppure per la produzione di vini frizzanti gassificati. In tal caso, l'arricchimento è effettuato entro i limiti di cui all', paragrafo 2. 3. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare per l'elaborazione nel loro territorio di prodotti non compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti. Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere utilizzati nella vinificazione. La destinazione di tali prodotti è sottoposta a controllo. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio geografico della Comunità. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune, per i quali in applicazione dell'arti- colo 72, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola « vino ». 5. I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dei vini da tavola possono essere messi in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini spumanti o se sono destinati agli acetifici, alle distillerie e ad altri usi industriali. L'arricchimento di tali vini e il taglio degli stessi con un vino da tavola onde portarne il titolo alcolometrico effettivo al livello prescritto per un vino da tavola possono aver luogo soltanto negli impianti del vinificatore o per conto di quest'ultimo. 6. La feccia di vino e la vinaccia originarie della Comunità non possono essere utilizzate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo alcole, acquavite o vinello. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione. 7. Il mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, denominato anche « vino dulce natural », può essere messo in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi e unicamente nelle regioni viticole dove tale uso è tradizionale alla data del 1o gennaio 1985. 8. La deroga prevista al paragrafo 2, primo comma, la decisione di cui al secondo comma di detto paragrafo, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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