Art. 66

1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a :

In vigore dal 16 mar 1987
-18 milliequivalenti/litro per i mosti di uve parzialmente fermentati ; -18 milliequivalenti/litro per i vini bianchi e rosati, nonché, fino al 31 dicembre 1989 al più tardi, per i prodotti derivanti da un taglio di vino bianco con vino rosso nel territorio spagnolo ; -20 milliequivalenti/litro per i vini rossi. 2. I tenori di cui al paragrafo 1 sono validi : -per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella Comunità, nella fase della produzione e in tutte le fasi della commercializzazione ; -per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari dei paesi terzi, in tutte le fasi successive al loro ingresso nel territorio geografico della Comunità. 3. Possono essere previste deroghe al paragrafo 1 : a)per alcuni v.q.p.r.d. ed alcuni vini da tavola designati conformemente all', paragrafo 2, quando : -abbiano subito un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni, ovvero, -siano elaborati secondo metodi speciali ; b)per i vini che abbiano un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13 % vol. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le deroghe di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista dall'.
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