Art. 71

In vigore dal 16 mar 1987
1. I prodotti di cui all' possono circolare nella Comunità soltanto se sono accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione. 2. È fatto obbligo alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone che detengono prodotti di cui all' per l'esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti in causa. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la natura e il tipo del documento di cui al paragrafo 1, nonché le deroghe al presente articolo, sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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