Art. 74

1. Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83 :

In vigore dal 16 mar 1987
a)i metodi d'analisi per individuare i componenti dei prodotti di cui all' e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate ; b)se del caso, i limiti espressi in cifre degli elementi presenti che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici. 2. Tuttavia, qualora non siano previsti i metodi di analisi comunitari o le norme di cui al paragrafo 1, sono applicabili : a)quelli indicati nell'allegato A della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di valutazione dei vini, del 13 ottobre 1954, b)oppure, qualora tale allegato non ne preveda, i metodi tradizionalmente impiegati nello Stato membro interessato.
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