Art. 77
In vigore dal 16 mar 1987
Secondo la procedura prevista all', possono essere decise misure transitorie che consentono di mettere in circolazione vini da tavola ottenuti anteriormente al 1o settembre 1976 che siano conformi alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I applicabile prima di tale data e che non rispondano a tale definizione quale si applica dopo la stessa data.
Le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime instaurato dagli nonché dall'allegato IV, in particolare per quanto riguarda i prodotti di cui all' importati o non importati, provenienti dal raccolto 1977 e dai raccolti precedenti, sono stabilite secondo la stessa procedura.
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