Art. 82
In vigore dal 16 mar 1987
1. È istituito un comitato di gestione per i vini, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rapresentante della Commissione.
2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
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