Art. 82

In vigore dal 16 mar 1987
1. È istituito un comitato di gestione per i vini, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rapresentante della Commissione. 2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo