Art. 86

In vigore dal 16 mar 1987
1. I regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 340/79 sono abrogati. 2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regola- mento. Per i visto e i richiami dei regolamenti abrogati, vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato VIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-86

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo