Art. 86
In vigore dal 16 mar 1987
1. I regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 340/79 sono abrogati.
2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regola-
mento.
Per i visto e i richiami dei regolamenti abrogati, vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato VIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:822:oj#art-86