Art. 87
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS
(1)GU n. C 283 del 10. 11. 1986, pag. 99.
(2)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(3)GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1.
(4)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.
(5)GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(6)GU n. L 94, del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7)GU n. L 362, del 31. 12. 1985, pag. 17.
(8)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(9)GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16.
(10)GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.
(11)GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.
(12)GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(13)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.
(14)GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41.
(15)GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(16)GU n. L 209 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(17)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(18)GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.
ALLEGATO I DEFINIZIONI DI CUI ALL', PARAGRAFO 4, LETTERA a)
1.Uve fresche : il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
2.Mosto di uve : il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
3.Mosto di uve parzialmente fermentato : il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale ; tuttavia, taluni v.q.p.r.d., il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale, ma non inferiore a 5,5 % vol, non sono considerati come mosti di uve parzialmente fermentati.
4.Mosto di uve parzialmente fermentate, ottenuto con uve parzialmente appassite, denominato anche « vino dulce natural » : il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale e effettivo non inferiore a 8 % vol.
5.Mosto di uve fresche mutizzato con alcole : il prodotto
-ottenuto nella Comunità,
-avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol e
-ottenuto mediante aggiunta, ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente da vitigni di cui all'arti-colo 69 :
-di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol,
-o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.
6.Mosto di uve concentrato : il mosto di uve non caramellizzato
-ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 50,9 %,
-proveniente esclusivamente da varietà di viti di cui all',
-prodotto nella Comunità,
-ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.
Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
7.a)Definizione applicabile fino al 31 agosto 1987
Mosto di uve concentrato rettificato : il prodotto liquido non caramellizzato
-ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 70,5 % ; tuttavia, gli Stati membri possono consentire, per i prodotti utilizzati nel loro territorio, una lettura diversa, ma non inferiore a 51,9 % ;
-che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero, in acido tartarico non sia superiore ad 1 g/kg di zuccheri totali e le sue ceneri non siano superiori a 1,2 g/kg di zuccheri totali ;
-avente un tenore di :
-fenoli totali compreso tra 100 e 400 mg/kg di zuccheri totali,
-fenoli semplici non inferiore al 50 % dei fenoli totali,
-saccarosio inferiore a 20 g/kg di zuccheri totali ;
-proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all' ;
-prodotto nella Comunità ;
-ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.
Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
b)Definizione applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987
Mosto di uve concentrato rettificato : il prodotto liquido non caramellizzato :
-ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro, - impiegato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 70,5 % ; tuttavia gli Stati membri possono consentire per i prodotti utilizzati sul loro territorio un valore diverso ma non inferiore a 51,9 % ;
-che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero ;
-che presenta le seguenti caratteristiche :
-pH non superiore a 5,
-densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100,
-tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi,
-tenore di etanolo non superiore a 0,5 g/kg di zuccheri totali,
-tenore di azoto totale non superiore a 100 mg/kg di zuccheri totali,
-un indice Folin-Ciocalteau non superiore a 4,00,
-acidità totale non superiore a 10 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
-tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
-tenore di solfati non superiore a 2 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
-tenore di cloruri non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali,
-tenore di fosfati non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali,
-tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
-conduttività non superiore a 50m S/cm a 20 °C e a 25° Brix,
-tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali ;
-proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all' ;
-prodotto nella Comunità ;
-ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.
Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
8.Succo di uve : il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale ; esso è ottenuto :
a)dall'uva fresca o dal mosto di uve, o
b)mediante ricostituzione :
-dal mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato definito in conformità dell', paragrafo 4, lettera c), o
-dal succo di uve concentrato.
Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
9.Succo di uve concentrato : il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 50,9 %.
Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
10.Vino : il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve.
11.Vino nuovo ancora in fermentazione : il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.
12.Vino atto a diventare vino da tavola : il vino
-proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all',
-prodotto nella Comunità,
-avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui è stato prodotto.
13.Vino da tavola : vino diverso dai v.q.p.r.d.
-proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all',
-prodotto nella Comunità,
-avente, dopo le eventuali operazioni menzionate all', un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol - purché tale vino sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B - e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole nonché un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 % vol,
-avente inoltre un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 grammi per litro, ossia 60 milliequivalenti al litro.
Tuttavia, per i vini prodotti su talune superfici viticole da stabilirsi, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, il titolo alcolometrico volumico totale può essere portato a un massimo di 17 % vol.
Il vino da tavola « retsina » è il vino da tavola oggetto della pratica enologica di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n).
14.Vino liquoroso : il prodotto
ottenuto nella Comunità,
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol,
e
ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da varietà di viti determinate scelte tra quelle di cui all' ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol :
mediante concentrazione a freddo
o
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :
iii)o di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione di uve essiccate, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol,
iii)o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino ed avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol,
iii)o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, compresi in un elenco da stabilire e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato.
iv)o di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % vol.
Inoltre, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire, ottenuti in conformità del precedente comma, possono presentare un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol, qualora siffatta disposizione sia prevista dalla legislazione nazionale vigente alla data del 1o gennaio 1985.
Fanno anche parte dei vini liquorosi i prodotti seguenti :
a)i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche « vino generoso », ottenuti sotto fioretta :
-aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 22 % vol ed un tenore di zucchero inferiore a 5 g/l ;
-ottenuti da mosto di uve bianche provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all', e aventi un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 10,5 % vol ;
-elaborati con aggiunta di alcole di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol ;
b)i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche « vino generoso de licor » :
-aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol ;
-ottenuti da « vino generoso » con aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato, ricavato da uve parzialmente appassite, denominato anche « vino dulce natural », o da mosto di uve concentrato ;
c)i vini liquorosi di qualità, rossi, prodotti in regioni determinate :
-aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol ;
-ottenuti da mosto di uve provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all', e aventi titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11 % vol ;
-elaborati mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :
ii)o di alcole neutro d'origine vinica, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol ;
ii)o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 70 %.
15.Vino spumante : salvo deroga di cui all', paragrafo 2, primo comma, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica :
-di uve fresche,
-di mosto di uve,
-di vino,
atti a diventare vino da tavola,
-di vino da tavola,
-di v.q.p.r.d.,
-o, alle condizioni di cui all', di vino importato,
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.
16.Vino spumante gassificato : il prodotto
-ottenuto, fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, da vino da tavola,
-prodotto nella Comunità,
-caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas, e
-che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.
17.Vino frizzante : il prodotto
-ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., purché tali vini o prodotti presentino un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol,
-avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol,
-che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar,
-presentato in recipienti di 60 litri o meno.
18.Vino frizzante gassificato : il prodotto
-ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.,
-avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol,
-che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar,
-presentato in recipienti di 60 litri o meno.
19.Aceto di vino : l'aceto
-ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino,
-avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.
20.Feccia di vino : il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato, nonché quello ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di questo prodotto.
Sono considerati feccia di vino anche :
-il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato ;
-il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto.
21.Vinaccia : il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.
22.Vinello : il prodotto ottenuto
-dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o
-mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
23.Vino alcolizzato :il prodotto
-avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
-ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol,a un vino non contenente zucchero residuo,
-avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l.
ALLEGATO II TITOLI ALCOLOMETRICI
1.Titolo alcolometrico volumico effettivo : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.
2.Titolo alcolometrico volumico potenziale : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.
3.Titolo alcolometrico volumico totale : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
4.Titolo alcolometrico volumico naturale : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.
5.Titolo alcolometrico massico effettivo : il numero di kg di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto.
6.Titolo alcolometrico massico potenziale : il numero di kg di calcole puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.
7.Titolo alcolometrico massico totale : la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.
ALLEGATO III TIPI DI VINO DA TAVOLA DI CUI ALL'
1.I tipi di vino da tavola rossi sono :
a)il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 10 % vol né superiore a 12 % vol ; tale vino è denominato « tipo R I » ;
b)il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,5 % vol né superiore a 15 % vol ; tale vino è denominato « tipo R II » ;
c)il vino da tavola rosso proveniente dai vitigni del tipo « Portoghese » ; tale vino è denominato « tipo R III » ;
2.I tipi di vino da tavola bianchi sono :
a)il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol né superiore a 13 % vol ; tale vino è denominato « tipo A I » ;
b)il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Mueller-Thurgau ; tale vino è denominato « tipo A II » ;
c)il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling ; tale vino è denominato « tipo A III ».
ALLEGATO IV ZONE VITICOLE
1.La zona viticola A comprende :
a)nella Repubblica federale di Germania : le superfici vitate non comprese nella zona viticola B ;
b)in Belgio : l'area viticola belga ;
c)nel Lussemburgo : la regione viticola lussemburghese ;
d)nei Paesi Bassi : l'area viticola olandese ;
e)nel Regno Unito ; l'area viticola britannica.
2.La zona viticola B comprende :
a)nella Repubblica federale di Germania : le superfici vitate nella regione determinata Baden ;
b)in Francia : le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti :
-per l'Alsace :
Bas-Rhin, Haut-Rhin,
-per la Lorraine :
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
-per la Champagne :
Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,
-per il Jura :
Ain, Doubs, Jura e Haute-Saône,
-per la Savoie :
Savoie, Haute-Savoie,
-per la Val de Loire :
Cher, Deux-Sèves, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, nonché le superfici vitate del circondario di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre.
3.La zona viticola C I a) comprende in Francia le superfici vitate :
a)nei dipartimenti seguenti :
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, (escluso il circondario di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne ;
b)nei circondari di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar) ;
c)nel circondario di Tournon, nei cantoni d'Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e La Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche.
4.La zona viticola C I b) comprende in Italia le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta, nonché nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno.
5.La zona viticola C II comprende :
a)in Francia le superfici vitate :
-nei dipartimenti seguenti : Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni d'Olette e d'Arles-sur-Tech), Vaucluse ;
-nella parte del dipartimento del Var delimitata a sud dal limite settentrionale dei comuni di Evenos, le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime ;
-nel circondario di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar nel dipartimento della Drôme ;
-nelle unità amministrative del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3 c) ;
b)in Italia : le superfici vitate nelle regioni seguenti : Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna ; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ad eccezione della provincia di Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, ad eccezione della provincia di Belluno, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola d'Elba, le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano e le isole di Capri e d'Ischia.
6.La zona viticola C III a) comprende in Grecia le superfici vitate nei nomoi seguenti : Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Leícada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi, nonché nell'isola di Santorin.
7.La zona viticola C III b) comprende :
a)in Francia, le superfici vitate :
-nei dipartimenti della Corsica ;
-nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare ed un tracciato delimitato dai comuni (pure compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime ;
-nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech nel dipartimento Pyrénées-Orientales ;
b)in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti : Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie ;
c)in Grecia, le superfici vitate non comprese nel punto 6.
8.La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981.
ALLEGATO V SVILUPPO DEL POTENZIALE VITICOLO : DEFINIZIONI
a)Estirpazione :
l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno piantato a vite.
b)Impianto :
la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la costituzione di un vigneto di piante madri di portinnesto.
c)Reimpianto :
l'impianto di viti effettuato in virtù d'un diritto di reimpianto.
d)Nuovo impianto :
un impianto di viti che non corrisponde alla definizione di reimpianto di cui alla lettera c).
e)Diritto di reimpianto :
il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata.
ALLEGATO VI ELENCO DELLE PRATICHE E DEI TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI
1.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati sulle uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione :
a)arieggiamento ;
b)trattamenti termici ;
c)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria ;
e)utilizzazione di lieviti per vinificazione ;
f)applicazione di una o più delle pratiche seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti :
-aggiunta :
-di fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio nel limite rispettivo di 0,3 g/l ;
-di solfito di ammonio o di bisolfito di ammonio nel limite rispettivo di 0,2 g/l.
Questi prodotti possono anche esser utilizzati congiuntamente, nel limite globale di 0,3 g/l, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 g/l ;
-aggiunta di dicloridrato di tiamina, nel limite di 0,6 mg/l espressi in tiamina ;
g)utilizzazione di anidride solforosa, detta altresí biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, h)eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ;
i)trattamento dei mosti bianchi e dei vini bianchi nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico, nel limite di 100 g di prodotto secco per ettolitro ;
j)chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico :
-gelatina alimentare,
-colla di pesce,
-caseina e caseinati di potassio,
-albumina animale,
-bentonite,
-diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
-caolino,
-tannino,
-enzimi pectolitici ;
k)utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio ;
l)uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all' e all' ;
m)impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste agli , di uno o più dei prodotti seguenti :
-tartrato neutro di potassio,
-bicarbonato di potassio,
-carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,
-tartrato di calcio o acido tartarico alle condizioni di cui all', paragrafo 3, primo comma ;
n)aggiunta di resina di pino di Aleppo alle condizioni previste all', paragrafo 3, secondo e terzo comma.
2.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato :
a)arieggiamento ;
b)trattamenti termici ;
c)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto e)eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ;
f)trattamento con carboni per uso enologico ;
g)uso di carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico ;
h)uso di resine scambiatrici di ioni in condizioni da determinarsi.
3.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante ed i v.q.p.r.d. :
a)utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi ;
b)arieggiamento o immissione di argo o azoto ;
c)trattamenti termici ;
d)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria ;
f)aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di andidride g)utilizzazione, alle condizioni previste dalla regolamentazione di potassio o pirosolfito di potassio ;
h)aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l ;
i)aggiunta di acido L-ascorbico nel limite di 150 mg/l ;
j)aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 g/l ;
k)l'impiego per l'acidificazione, alle condizioni previste agli :
-di acido tartarico,
o
-di acido malico alle condizioni adottate in applicazione dell', paragrafo 6, secondo trattino ;
l)impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste agli , di uno o più dei prodotti seguenti :
-tartrato neutro di potassio,
-bicarbonato di potassio,
-carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,
-tartrato di calcio o acido tartarico alle condizioni di cui all', paragrafo 3, primo comma ;
m)chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico :
-gelatina alimentare,
-colla di pesce,
-caseina e caseinati di potassio,
-albumina animale,
-bentonite,
-diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
-caolino ;
n)aggiunta di tannino ;
o)trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico nei limiti di 100 g di prodotto secco per ettolitro ;
p)trattamento, a condizioni da stabilire :
-dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio ;
-dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, conformemente all', paragrafo 2 ;
q)aggiunta di acido metatartarico nei limiti di 100 mg/l ;
r)uso di gomma arabica ;
s)uso di acido DL-tartarico a condizioni da determinare per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza ;
t)impiego per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento :
-di alginato di calcio
o
-di alginato di potassio
o
-di alginato di sodio alle condizioni previste all', paragrafo 2, secondo comma ;
u)uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini ;
v)aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro ;
w)trattamento mediante solfato di rame nei limiti di 20 mg/l alle condizioni di cui all', paragrafo 1, purché il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l.
ALLEGATO VII TASSI FORFETTARI DEI TENORI DI ZUCCHERI ADDIZIONATI E DI ZUCCHERI NATURALI DEI SUCCHI DI UVE
Numero
della
tariffa
doganaleDesignazione delle merciTassi forfettari
dei tenori
di zuccheriaddizionati
naturali
123420.07
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :
A.di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:
I.Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :
b)di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto :
1.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49
15
B.di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:
I.Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :
b)di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto :
1.di uve :
aa)concentrati :
11.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49
15
bb)altri :
11.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49
15
ALLEGATO VIII TABELLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 337/79Presente regolamentoArticolo 1Articolo 1
Articolo 27
Articolo 28
Storico versioni
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