Art. 72

In vigore dal 16 mar 1987
1. Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, se necessario, le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'. La denominazione « vino da tavola » è riservata al vino di cui al punto 13 dell'allegato I. Fino all'applicazione delle norme di cui al primo comma, le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri possono subordinare l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare un vino da tavola alla condizione che esso sia ottenuto integralmente da determinati vitigni espressamente designati e provenga esclusivamente dal territorio precisamente delimitato di cui porta il nome. 3. Fatte salve le norme complementari da adottare in materia di designazione dei prodotti, l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è tuttavia ammessa se l'85 % almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome. Tuttativa, l'utilizzazione, per designare vini da tavola bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'area di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B, è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o se il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da tavola della zona viticola A e vini da tavola della zona viticola B. 4. Ogni Stato membro provvede al controllo e alla tutela dei vini da tavola designati in applicazione del disposto del paragrafo 2. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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